cerca:
Martedì 13/10/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la Sentenza n. 5158 del 23 luglio 2026, ha chiarito le condizioni per disapplicare le sanzioni tributarie in presenza di obiettiva incertezza normativa, precisando gli oneri a carico del contribuente.
Secondo i giudici siciliani, la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una specifica domanda del contribuente. Il giudice tributario non può quindi procedere autonomamente all’accertamento di tale presupposto in assenza di una richiesta della parte interessata.
La Corte ha inoltre precisato che il potere di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs n. 546/1992, presuppone la presenza di elementi positivi di confusione normativa, che devono essere allegati e provati dal contribuente.
Sulla base di questi principi, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 18388 del 9 luglio 2019, la CGT siciliana ha parzialmente riformato la sentenza impugnata, accogliendo l’appello dell’Ufficio.